RegolamentoCapo VII

Art. 61

In vigore dal 31 ago 1926
I vinelli non possono essere messi in commercio nè detenuti per la vendita se contengono più del cinque per cento di alcool in volume, sul quale massimo, però, sarà consentita una tolleranza di 0.5 per cento. Sono considerati destinati alla vendita i vinelli conservati nelle cantine, negli stabilimenti, nei depositi e nei magazzini di vendita all'ingrosso ed al minuto.
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