RegolamentoCapo VII

Art. 57

In vigore dal 31 ago 1926
Nelle provincie in cui è abituale l'aggiunta al vino di uve leggermente appassite ed ammostate, secondo la pratica detta governo del vino all'uso toscano, i Prefetti, su parere del direttore dell'Istituto di vigilanza, stabiliscono anche un secondo termine per la detenzione delle vinaccie derivanti dalla detta uva appassita, a condizione: a) che le vinaccie si trovino nelle cantine o negli stabilimenti dei produttori e degli industriali di vino, esclusi i magazzini dei commercianti all'ingrosso ed al minuto; b) che la detenzione non si prolunghi oltre il 30 aprile di ogni anno; c) che le vinaccie siano tenute sempre nel vino, tranne nel momento del travaso e per il tempo assolutamente necessario per asportarle dopo il travaso; d) che le vinaccie umide non eccedano il peso di due chilogrammi per ogni ettolitro di vino.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-57

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