RegolamentoCapo VII

Art. 54

In vigore dal 26 set 1936
È vietato vendere, per consumo diretto, mosti, mosti muti, filtrati dolci e vini: a) contenenti più di centocinquanta milligrammi per litro di anidride solforosa totale o più di quindici milligrammi per litro di anidride solforosa libera; b) contenenti più di un grammo per litro di cloruro sodico; c) alterati per malattie, come acescenza, girato, agrodolce, filante e simili o difettosi per aver acquistato odori o sapori estranei disgustosi, come muffaticcio, legno fradicio, secco, ecc..

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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-54

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