RegolamentoCapo VII

Art. 49

In vigore dal 31 ago 1926
Nella preparazione e nella conservazione dei vinelli sono consentiti i trattamenti e le manipolazioni permessi per i vini, ad eccezione delle aggiunte di mosto concentrato, dì filtrato dolce, di enocianina, di uva leggermente appassita, della rifermentazione e della concentrazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-49

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