Regolamento›Capo VII
Art. 46
In vigore dal 31 ago 1926
Ai vini è consentita l'aggiunta di mosto concentrato, filtrato dolce, acido tartarico, acido citrico, quest'ultimo in proporzione non superiore a 100 grammi per ettolitro, carbonato di potassio, carbonato di calcio, tartrato neutro di potassio, tannino, enocianina estratta dalle buccie di uva nera, anidride solforosa, bisolfito e metabilsolfito di potassio, solfito di calcio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-46