RegolamentoCapo VII

Art. 43

In vigore dal 31 ago 1926
Col nome di «mosto» o di «mosto d'uva» si intende il liquido che si ricava dalla pigiatura dell'uva anche se sia mescolato con la vinaccia o con parte di essa. Col nome di «mosto muto» e con quello di «filtrato dolce» s'intendono, rispettivamente, il mosto non fermentato e quello parzialmente fermentato, nei quali la fermentazione alcoolica sia stata impedita od arrestata in seguito a particolari pratiche enologiche (filtrazione, solforazione, pastorizzazione). Col nome di «mosto concentrato» o di «sciroppo d'uva» s'intende il prodotto della concentrazione del mosto d'uva anche se questo abbia già disciolte le materie coloranti contenute nelle buccie.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-43

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Art. 43 Regolamento per l'esecuzione del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari. — Testo vigente | Portale Normativo