Regolamento›Capo V
Art. 40
In vigore dal 31 ago 1926
Salvo l'osservanza delle disposizioni fitopatologiche, le dichiarazioni ed indicazioni di cui agli articoli precedenti non sono obbligatorie per le sementi spedite dai produttori agli stabilimenti di selezione e di epurazione purchè tale destinazione risulti chiaramente dall'indirizzo e dalla lettera di porto o dalla polizza di carico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-40