RegolamentoCapo V

Art. 36

In vigore dal 31 ago 1926
I miscugli di sementi si debbono vendere con la dichiarazione dei singoli componenti e delle proporzioni di essi, sulle quali sarà tollerata una differenza fino al 5 per cento. Anche per i miscugli si debbono indicare la germinabilità e la purezza, la quale deve risultare dalla somma delle percentuali dei semi delle singole specie dichiarate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-36

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo