Regolamento›Capo V
Art. 36
In vigore dal 31 ago 1926
I miscugli di sementi si debbono vendere con la dichiarazione dei singoli componenti e delle proporzioni di essi, sulle quali sarà tollerata una differenza fino al 5 per cento.
Anche per i miscugli si debbono indicare la germinabilità e la purezza, la quale deve risultare dalla somma delle percentuali dei semi delle singole specie dichiarate.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-36