RegolamentoCapo IV

Art. 33

In vigore dal 31 ago 1926
Per gli antiparassitari non indicati particolarmente nell' del decreto-legge e che risultino formati da prodotti chimici definiti, come solfuro di carbonio, solfato di ferro, ecc., o da prodotti naturali, senza mescolanza con sostanze inerti o con altri antiparassitari, come quassia, piretro, polvere di tabacco, ecc., basta indicare il nome preciso, senza il titolo in sostanze attive. Quando, però, un prodotto messo in commercio come antiparassitario risulti formato da sostanze diverse, bisogna indicare i diversi componenti e le loro proporzioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-33

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