RegolamentoCapo I

Art. 5

In vigore dal 11 nov 1927
Le indicazioni prescritte per le merci ed i prodotti posti in vendita in botti, barili, latte ed altri recipienti ovvero in sacchi, in sacchetti di tela o di carta, cartocci od altro involucro, debbono essere ripetute sui recipienti, sacchi od involucri con le norme seguenti: a) sulle botti, sui barili, sulle casse e su qualunque recipiente od imballaggio di legno, le indicazioni debbono essere impresse a fuoco o con altro mezzo indelebile; b) sulle latte, ed in genere sui recipienti metallici, le indicazioni debbono farsi con colori ad olio od essere impresse in altro modo indelebile; c) sui sacchi od altri involucri analoghi - qualunque sia la natura della materia di cui sono formati - le indicazioni debbono essere impresse su di essi in modo evidente e chiaramente leggibile. Saranno, tuttavia, consentite le indicazioni fatte su etichette resistenti, purchè solidamente fissate sul sacco con suggello metallico portante - con impronte ben marcate - il nome o la sigla e la residenza della ditta fabbricante o venditrice e purchè siano apposte in modo che il sacco non possa aprirsi senza togliere il suggello suddetto; d) sui recipienti in vetro le indicazioni debbono essere fatte con etichette resistenti, solidamente fissate al recipiente; e) sui sacchetti, sui cartocci e sugli involucri di carta in genere le indicazioni debbono essere stampate sulla carta stessa; tuttavia saranno tollerate anche indicazioni impresse con timbro ad inchiostro di anilina o scritte a mano purchè in modo chiaro ed indelebile. Quando diverse merci, contenute in recipienti separati, sono riunite in un solo imballaggio, non è necessario ripetere su tale imballaggio le diverse indicazioni portate dai singoli recipienti.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-5

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