Regolamento›Capo I
Art. 3
In vigore dal 31 ago 1926
Nel caso di spedizioni per via ordinaria il vetturale deve essere provvisto di una dichiarazione del venditore o dello speditore della merce, nella quale devono essere indicati: il nome, il cognome o la ragione sociale del venditore o dello speditore e la sua residenza, il nome, il cognome e la residenza del destinatario, l'indicazione precisa della merce o delle merci trasportate, secondo le norme per esse prescritte, nonché i pesi complessivi di ciascuna qualità di merce.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-3