RegolamentoCapo I

Art. 4

In vigore dal 31 ago 1926
Le bollette di spedizione, le polizze di carico ed i relativi allegati, nonché le dichiarazioni di cui al precedente articolo debbono essere presentate dal vettore ad ogni richiesta degli agenti e dei funzionari incaricati dell'applicazione del decreto-legge e del presente regolamento. Il vettore, inoltre, deve sempre prestarsi a facilitare le indagini occorrenti per tale applicazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-4

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