Regolamento›Capo I
Art. 4
In vigore dal 31 ago 1926
Le bollette di spedizione, le polizze di carico ed i relativi allegati, nonché le dichiarazioni di cui al precedente articolo debbono essere presentate dal vettore ad ogni richiesta degli agenti e dei funzionari incaricati dell'applicazione del decreto-legge e del presente regolamento.
Il vettore, inoltre, deve sempre prestarsi a facilitare le indagini occorrenti per tale applicazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-4