Regolamento›Capo I
Art. 9
In vigore dal 31 ago 1926
Quando la merce è messa in vendita con frazionamento delle quantità contenute in un sacco, recipiente, imballaggio o forma originaria non è necessario ripetere le indicazioni sulla parte venduta; ma nel locale di vendita deve essere esposto un quadro con le indicazioni delle merci, le dichiarazioni relative ed il prezzo di ognuna.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-9