RegolamentoCapo II

Art. 14

In vigore dal 31 ago 1926
Le dogane non devono permettere l'introduzione nel Regno di merci che non corrispondano alle norme del decreto-legge e del presente regolamento. In caso di dubbio esse devono prelevare campioni delle merci di cui si chiede l'introduzione, inviandoli sollecitamente al più vicino laboratorio compartimentale delle Dogane ed imposte indirette, il quale, eseguita l'analisi, ne darà subito comunicazione all'ufficio doganale che l'ha richiesta. Il prelevamento dei campioni, le analisi e le eventuali contestazioni circa la natura e la composizione delle materie presentate per l'introduzione nel Regno, sono regolati dalle norme ed istruzioni doganali relative alle controversie sulla qualificazione delle merci. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti destinati ad usi industriali od alla raffinazione e depurazione, nonché alle materie concimanti ed antiparassitarie.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-14

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