RegolamentoCapo II

Art. 17

In vigore dal 31 ago 1926
I mosti, i mosti muti, i filtrati dolci ed i vini presentati per l'esportazione debbono essere genuini, a norma del decreto-legge e del presente regolamento. Tuttavia saranno consentite, quando la legislazione del paese di destinazione non le vietino: a) l'aggiunta, sotto la vigilanza della dogana, di alcool etilico rettificato e puro in quantità non superiore a quella occorrente per elevare di tre gradi il titolo alcoolico del vino; l'esportatore, però, può richiedere il permesso di alcoolizzare il vino in misura maggiore facendone constatare preventivamente la genuinità mediante l'analisi; b) l'aggiunta, da farsi sempre sotto vigilanza della dogana, di benzoato sodico in quantità non superiore ad un grammo per litro; purchè tale aggiunta sia dichiarata sui recipienti e nei documenti doganali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-17

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