Regolamento›Capo II
Art. 20
In vigore dal 31 ago 1926
Gli aceti di spirito, i surrogati del burro, le conserve e gli sciroppi di frutta, destinati all'esportazione, possono essere colorati artificialmente, mediante l'aggiunta di sostanze coloranti consentite dalle leggi vigenti nei paesi di destinazione, purchè tale aggiunta sia fatta sotto la vigilanza degli agenti di finanza e i prodotti, così colorati, siano spediti, direttamente dalla fabbrica al destinatario estero, in imballaggi suggellati dagli agenti ed accompagnati da bolletta di cauzione.
Le spese di sorveglianza sono a carico degli interessati.
È vietata la reimportazione dei prodotti suddetti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-20