Regolamento›Capo II
Art. 15
In vigore dal 31 ago 1926
Quando i vini di cui all' sono sequestrati nei porti, a bordo, la dogana sospende il permesso di partenza del bastimento sul quale si trovano, a meno che le merci medesime non vengano sbarcate.
Quando speciali difficoltà si oppongano alla custodia dei vini sotto sequestro, l'autorità giudiziaria può, dietro richiesta della dogana, disporne la vendita.
Il proprietario di vini sequestrati per la disposizione dell' e riconosciuti genuini può riscattarli mediante deposito, nelle casse dello Stato, del valore di essi, calcolato in base a quello determinato per le statistiche commerciali del Regno. È, però, sempre in facoltà, tanto dell'Amministrazione quanto del proprietario, il chiedere che il valore del vino sia determinato con regolare perizia.
I vini dichiarati in confisca possono essere venduti, per l'immissione in consumo o per la riesportazione, se riconosciuti genuini; in caso diverso sono distrutti, a meno che l'Amministrazione non creda di utilizzarli, previa denaturazione.
La vendita e la distruzione dei vini confiscati hanno luogo secondo le norme stabilite dal regolamento doganale per gli oggetti caduti in confisca per contrabbando.
Le somme ricavate dalla vendita o dal riscatto dei vini in confisca, sono versate a favore dell'erario.
Storico versioni
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