RegolamentoCapo II

Art. 19

In vigore dal 31 ago 1926
I vini esteri sono, di regola, esclusi dai punti franchi. Tuttavia, l'autorità doganale può consentirne l'introduzione purchè: a) il vino sia scortato, dallo sbarco ai magazzini di deposito nel punto franco, da agenti di finanza; b) i locali di deposito del vino siano distinti e separati dagli altri locali, in modo da poter essere sorvegliati agevolmente dagli agenti di finanza e siano chiusi a doppia e diversa chiave, di cui una in potere della dogana. La seconda serratura sarà fornita dalla dogana, a spese dell'Amministrazione del punto franco. Le diverse manipolazioni, ed eventualmente il taglio dei vini esteri con vini nazionali, possono essere consentiti solo alle ditte che ne esercitano la speciale industria nel punto franco e siano, come tali, accreditate presso la dogana da un certificato del Consiglio provinciale dell'economia. Inoltre le lavorazioni di ogni specie, compreso il taglio, devono essere compiute sotto la continua vigilanza della dogana. Il vino estero e le miscele di esso con vini nazionali debbono essere riesportati in recipienti che portino, senza possibilità di equivoco, soltanto l'indicazione della provenienza del vino estero. Con proprio decreto, il Ministro dell'economia nazionale, di concerto con quello delle finanze, può sospendere l'introduzione nei punti franchi di vini esteri. Le spese di sorveglianza sono a carico degli interessati. È fatto espresso divieto alle autorità italiane di rilasciare certificati di origine o di analisi per vini comunque manipolati nei punti franchi o che da questi escano per essere riesportati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-19

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