RegolamentoCapo II

Art. 18

In vigore dal 31 ago 1926
I mosti muti, i filtrati dolci ed i vini di cui al precedente articolo non sono ammessi alla reimportazione nel Regno se non dopo essere stati denaturati con calce fino a reazione alcalina. Tuttavia, nel caso dell'alcoolizzazione di cui al comma a) dell'articolo precedente, può essere consentita la reimportazione senza denaturazione quando il prodotto si possa destinare alla preparazione di vini speciali per i quali, a norma del successivo , è consentita l'aggiunta di alcool. In tal caso il vino deve essere sottoposto ad analisi preventiva per accertare che è adatto alla preparazione dei vini speciali suddetti e, quando il risultato dell'analisi è favorevole, la dogana autorizza la reimportazione, facendo accompagnare il vino allo stabilimento di lavorazione dove deve essere utilizzato, con una bolletta di cauzione soggetta a certificato di scarico dell'autorità finanziaria delegata alla sorveglianza della lavorazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-18

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