RegolamentoCapo II

Art. 13

In vigore dal 31 ago 1926
Le dogane che trovino vini in arrivo dall'estero, qualunque sia la loro destinazione, sia per importazione che per transito, i quali siano contenuti in recipienti portanti indicazioni tali da farli ritenere di produzione italiana, semprechè non siano vini nazionali di ritorno, debbono rifiutarne lo sdoganamento e dichiararli sotto sequestro. I vini che cadono sotto il disposto del precedente comma non possono essere venduti nè riscattati dal proprietario se non a condizione che i recipienti siano cambiati o ridotti in modo da non presentare più indicazioni che possano far ritenere il vino, in essi contenuto, di origine italiana. L'identità dei vini nazionali di ritorno dall'estero viene provata nei modi prescritti dalle disposizioni doganali per la concessione della reimportazione In franchigia e, quando occorra, anche con l'analisi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-13

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo