RegolamentoCapo I

Art. 10

In vigore dal 31 ago 1926
Le indicazioni da apporsi all'esterno ed all'interno dei locali di produzione o di vendita di alcuni prodotti, a norma del decreto-legge, debbono essere fatte su apposite targhe solidamente attaccate al muro od alla porta del locale, con caratteri alti almeno 10 centimetri ed in colore nero su fondo bianco. Sulle targhe non dovranno apporsi altre indicazioni oltre quelle prescritte per ogni merce; ma per i locali di vendita sono consentiti anche le parole «vendita di... » ed il prezzo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-10

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