Regolamento›Capo I
Art. 6
In vigore dal 31 ago 1926
Le indicazioni di cui al precedente articolo debbono essere fatte con caratteri ben visibili ed in ogni caso non meno evidenti di ogni altra indicazione riportata sui recipienti, sacchi, imballaggi, ecc.
Di norma, insieme a quelle prescritte, non sono consentite altre indicazioni all'infuori di quelle relative al nome e cognome o alla ragione sociale del produttore, dell'importatore o del venditore, alla sua residenza, al peso lordo e netto di ciascun sacco o recipiente e ad un marchio di fabbrica o di garanzia, quando essa esista e non sia tale da indurre l'acquirente in errore sulla natura della merce. Tuttavia, per i prodotti venduti in latte od altri recipienti od involucri chiusi, sarà consentito che questi portino anche particolari illustrazioni riferentisi al contenuto delle latte stesse.
Per i prodotti insetticidi, per le sementi e per ì concimi complessi è anche consentito riportare sul recipiente od imballaggio l'istruzione relativa all'uso del prodotto in esso contenuto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-6