Regolamento›Capo I
Art. 2
In vigore dal 31 ago 1926
Le dichiarazioni sulle fatture, sulle lettere d'impegno, sulle polizze di carico, sulle bollette di spedizione ed altri documenti relativi alla vendita o somministrazione, debbono essere fatte con le diciture precise prescritte dal decreto-legge e dal presente regolamento.
È, tuttavia, tollerato che il documento di trasporto faccia riferimento alla fattura o ad altro documento commerciale, purchè ne sia unita copia al documento di trasporto medesimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-2