RegolamentoCapo I

Art. 7

In vigore dal 31 ago 1926
Le indicazioni da farsi direttamente sulla merce debbono essere impresse mediante stampi, a caratteri profondi e non meno evidenti di ogni altra indicazione riportata sulla merce stessa. Nessun'altra indicazione è consentita oltre quelle indicate nell'articolo precedente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-7

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