RegolamentoCapo II

Art. 21

In vigore dal 31 ago 1926
Le spedizioni in transito di merci di cui al decreto-legge, debbono essere accompagnate da campione suggellato della dogana, con l'accertamento dell'identità all'uscita dal Regno. Altro campione sarà trattenuto presso la dogana di spedizione. I surrogati del burro spediti in transito debbono essere contenuti in recipienti chiusi e portanti l'indicazione della provenienza e della natura della merce. Al loro arrivo all'ufficio doganale i recipienti debbono essere pesati, legati con corde, piombati e spediti all'ufficio doganale di uscita e accompagnati con una bolletta di cauzione, nella quale deve essere fissato anche il termine accordato per la riesportazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-21

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