RegolamentoCapo IV

Art. 32

In vigore dal 31 ago 1926
Le cifre relative alla finezza degli zolfi al tubo Chancel si debbono ritenere come approssimative e quando, con ripetuti saggi, fatti sempre nelle condizioni prescritte, il grado di finezza risulti inferiore a quello denunziato ed alla tolleranza di cui all' del decreto legge, si dovrà indagare se siano intervenuti fenomeni di retrogradazione. Ove tali indagini diano risultato affermativo non si procederà contro il produttore o contro il detentore od il venditore dello zolfo, ma questi è obbligato, entro 48 ore dalla comunicazione, ad applicare ai sacchi una stampigliatura, a caratteri non meno visibili di quelli adottati per altre dichiarazioni, con la dicitura: «finezza retrogradata».
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-32

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