Regolamento›Capo V
Art. 37
In vigore dal 31 ago 1926
Per le sementi vendute sui pubblici mercati le indicazioni di cui ai precedenti articoli debbono essere riprodotte su cartelli ben visibili da collocarsi sulla merce in vendita. Sul medesimo cartello deve essere indicata anche la provenienza delle sementi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-37