Regolamento›Capo IV
Art. 29
In vigore dal 31 ago 1926
Le indicazioni prescritte per i prodotti antiparassitari di cui ai comma a), b), f) e g) dell' del decreto-legge, debbono contenere la denominazione precisa di essi ed il titolo con le sole cifre limiti, così ad esempio: «solfato di rame 98-99» intendendosi garantita la purezza di 98-99 per cento in solfato ramico idrato puro.
Per i prodotti arsenicali di cui al comma e) del citato , si deve aggiungere lo stato dell'arsenico, cioè se si trova come arsenito o come arseniato, così ad esempio: «arsenito sodico 42 per cento di arsenico allo stato di arsenito».
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-29