Regolamento›Capo VII
Art. 47
In vigore dal 31 ago 1926
Le sostanze di cui è consentito l'uso a norma dei precedenti si debbono adoperare sempre pure, per modo da non portare impurità nel mosto, nel filtrato dolce o nel vino, anche se innocua.
Saranno considerati non genuini i mosti, i filtrati dolci ed i vini che abbiano ricevuta aggiunta di sostanze permesse contenenti impurità ovvero in quantità tale da mutare sensibilmente la composizione dei detti prodotti o da alterare i rapporti fra i loro componenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-47