Regolamento›Capo VII
Art. 54
54 / 135In vigore dal 26 set 1936
È vietato vendere, per consumo diretto, mosti, mosti muti, filtrati dolci e vini:
a) contenenti più di centocinquanta milligrammi per litro di anidride solforosa totale o più di quindici milligrammi per litro di anidride solforosa libera;
b) contenenti più di un grammo per litro di cloruro sodico;
c) alterati per malattie, come acescenza, girato, agrodolce, filante e simili o difettosi per aver acquistato odori o sapori estranei disgustosi, come muffaticcio, legno fradicio, secco, ecc..
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-54