Art. 103
RegolamentoCapo XIII

Art. 103

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In vigore dal 31 ago 1926
Quando dagli accertamenti compiuti l'incaricato della vigilanza tragga fondato motivo di ritenere che la merce possa non corrispondere alle prescrizioni del decreto-legge e del presente regolamento e che sia opportuno non lasciare la merce stessa in libera disponibilità del detentore durante le more dell'analisi, l'incaricato stesso potrà rivolgersi all'Autorità di pubblica sicurezza od a quella sanitaria locale, perché, prelevati i campioni, si addivenga al sequestro preventivo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-103