Regolamento›Capo XIV
Art. 111
In vigore dal 31 ago 1926
Per i vinelli, accertata l'assenza di sostanze non permesse, si deve determinare il grado alcoolico, dichiarando non commerciabili quelli contenenti più di cinque per cento di alcool, con una tolleranza in più di 0.5 per cento. Anche in questo caso si deve tener conto dell'alcool corrispondente allo zucchero indecomposto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-111