Regolamento›Capo XIII
Art. 96
In vigore dal 31 ago 1926
Quando dal sopraluogo risultino osservate tutte le prescrizioni relative alle dichiarazioni da farsi sulla merce, sugli imballaggi, sui documenti, all'esterno e all'interno dei locali, l'incaricato della vigilanza deve esaminare se, e per quali merci, sia il caso di procedere al prelevamento di campioni, tenendo conto delle informazioni assunte, dei caratteri delle merci e, se del caso, di saggi esplorativi eventualmente compiuti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-96