Regolamento›Capo XIII
Art. 92
In vigore dal 31 ago 1926
Agli effetti dell' del decreto-legge, per rappresentanti della persona tenuta a fornire campioni s'intendono l'institore, il detentore, i commessi, il vettore, il possessore della lettera di vettura o della polizza di carico, il capitano della nave e le persone di famiglia maggiori di età.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-92