RegolamentoCapo XI

Art. 81

In vigore dal 11 nov 1927
Le denominazioni di cui ai commi b) e c) del precedente articolo si debbono fare nelle fatture, nei documenti commerciali e di trasporto e sugli imballaggi, con le norme indicate nel capo I del presente regolamento. In mancanza delle indicazioni prescritte il formaggio s'intenderà messo in commercio come formaggio grasso.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-81

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