Regolamento›Capo XI
Art. 81
81 / 135In vigore dal 11 nov 1927
Le denominazioni di cui ai commi b) e c) del precedente articolo si debbono fare nelle fatture, nei documenti commerciali e di trasporto e sugli imballaggi, con le norme indicate nel capo I del presente regolamento.
In mancanza delle indicazioni prescritte il formaggio s'intenderà messo in commercio come formaggio grasso.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-81