Regolamento›Capo XI
Art. 83
In vigore dal 31 ago 1926
I formaggi margarinati debbono essere colorati esternamente e su tutta la loro superficie con la materia colorante detta «rosso Vittoria».
Tale colorazione deve essere applicata prima che i formaggi escano dal magazzino del produttore e che siano spediti od esposti al pubblico. Qualora operazioni successive annullino alterino od indeboliscano la colorazione, il detentore del formaggio margarinato è obbligato a ripristinarla sollecitamente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-83