RegolamentoCapo X

Art. 75

In vigore dal 31 ago 1926
Il grasso alimentare messo in commerciò col nome di burro, anche se seguito da altre parole, come burro di panna, burro genuino, ecc., deve sempre provenire unicamente dalla materia grassa del latte di vacca. La denominazione di «burro di pecora», di cui all' del decreto-legge, deve essere indicata tanto nelle fatture e nei documenti commerciali e di trasporto, quanto sulla merce e sugli imballaggi, con le norme di cui al capo I del presente regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-75

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