RegolamentoCapo IX

Art. 71

In vigore dal 31 ago 1926
Sono considerati come messi in vendita per uso commestibile tutti gli olii che si trovano nei magazzini di vendita di generi alimentari, sia all'ingrosso che al minuto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-71

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