Regolamento›Titolo II›Capo I
Art. 76
In vigore dal 21 lug 1926
I proprietari che soli o riuniti in consorzio intendano valersi delle facoltà di cui agli del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, devono presentare nel termine indicato nell'articolo precedente la relativa domanda all'Ispettorato forestale, il quale la trasmetterà al Ministero per l'economia nazionale.
Quando la domanda di concessione è presentata da un Consorzio, dovrà allegarsi copia dell'atto costitutivo di esso ed il verbale dell'assemblea o del Consiglio di amministrazione autorizzante la presentazione della domanda stessa.
Qualora non ostino ragioni tecniche potrà essere concessa a consorzi ed a singoli proprietari solo la parte dei lavori di loro interesse.
Per la costituzione, capacità e funzionamento dei consorzi di cui sopra, varranno le norme stabilite dagli e seguenti del R. decreto surricordato; però l'atto costitutivo di esso ed il suo statuto, salvo i casi di cui al secondo comma del detto , devono essere approvati dal Prefetto ovvero dal Ministero per l'economia nazionale se i terreni nei quali devono compiersi i lavori appartengano a più Provincie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-76