RegolamentoTitolo IICapo I

Art. 80

In vigore dal 21 lug 1926
Dopo un biennio dall'inizio dei lavori di sistemazione agraria o di rimboschimento potrà essere accordato un acconto sul rimborso di cui all' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, in base a certificato dell'Ispettore capo forestale, da cui risulti che le opere furono iniziate con le dovute cure e che le colture presentano condizioni soddisfacenti. In ogni caso la misura dell'acconto non potrà superare i due terzi del rimborso conferibile a lavori compiuti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-80

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