RegolamentoTitolo IICapo I

Art. 82

In vigore dal 21 lug 1926
L'esenzione non ha più effetto se il proprietario non mantiene regolarmente i terreni a bosco secondo il piano di coltura e di conservazione di cui al 3° comma dell' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, ferme le penalità di cui al comma 4° dello stesso articolo. La cessazione dell'esenzione è pronunciata dall'Intendente di finanza su proposta dell'Ispettore capo forestale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-82

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