Regolamento›Capo VII
Art. 54
In vigore dal 21 lug 1926
La notificazione del verbale di contravvenzione e degli atti relativi alla conciliazione è fatta dai messi comunali.
Per tale notificazione non è dovuta alcuna retribuzione. Tuttavia, qualora i messi comunali debbano trasferirsi ad una distanza maggiore di due chilometri e mezzo dalla sede municipale, loro compete un'indennità da liquidarsi secondo la tariffa stabilita per gli ufficiali addetti agli uffici di conciliazione.
La spesa all'uopo occorrente è a carico dello Stato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-54