Regolamento›Capo VII
Art. 50
In vigore dal 21 lug 1926
Il contravventore che intende avvalersi del beneficio della conciliazione potrà presentarsi all'Ispettorato forestale nel termine assegnatogli, esibendo la quietanza rilasciatagli dall'ufficio del Registro della sede del ripartimento o la ricevuta del vaglia postale intestato all'ufficio stesso, comprovante il versamento dell'ammenda da lui dovuta.
Egli potrà altresì inviare all'Ispettorato forestale la quietanza o la ricevuta del vaglia con la domanda di conciliazione redatta in carta libera.
Nel caso che il versamento della somma dovuta venga fatto con vaglia postale, le spese relative saranno prelevate dall'ammontare dell'ammenda.
Gli uffici del Registro sono autorizzati a ricevere il versamento dell'ammenda dietro esibizione dell'invito alla conciliazione, fatto al contravventore dall'Ispettorato forestale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-50