RegolamentoCapo VII

Art. 46

In vigore dal 21 lug 1926
Gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, gli agenti forestali dello Stato, nonché le guardie particolari nominate dai Comuni, dai Corpi morali e dai privati secondo le norme contenute nell' del testo unico di leggi 31 agosto 1907, n. 690, devono, a norma di legge, trasmettere all'Ispettorato forestale un esemplare del processo verbale delle contravvenzioni alle disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3267 da essi accertate. Qualora l'infrazione alle disposizioni del R. decreto suddetto importi anche un reato previsto da altre leggi e perseguibile d'ufficio, gli ufficiali ed agenti scopritori dovranno trasmettere un esemplare del processo verbale anche all'autorità giudiziaria, per il procedimento a norma di legge, indipendentemente dall'esperimento di conciliazione della contravvenzione forestale da parte dell'autorità forestale. Quando la contravvenzione sia stata commessa da amministratori del Comune, l'Ispettorato forestale dovrà darne immediatamente avviso al prefetto od al sottoprefetto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-46

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo