Regolamento›Capo VI
Art. 44
In vigore dal 21 lug 1926
Qualora si verificassero nei prezzi medi di mercato variazioni in più od in meno superiori ai 25 per cento, il Comitato forestale provvederà a rettificare le tariffe di cui al precedente articolo, per metterle in armonia con i nuovi prezzi medi.
Le tariffe saranno allegate alle prescrizioni di massima e di polizia forestale e le variazioni saranno pubblicate per 15 giorni nei Comuni dove esistono boschi vincolati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-44