RegolamentoCapo VII

Art. 48

In vigore dal 21 lug 1926
L'Ispettore capo forestale, ricevuto il processo verbale della contravvenzione, darà corso immediatamente all'esperimento di conciliazione a norma dell' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. L'invito a versare la somma dovuta a titolo di pena può essere fatto contemporaneamente alla notificazione del verbale di contravvenzione. La conciliazione per danni, mercè l'intervento dell'Ispettore forestale, può aver luogo solo nel caso che si provveda alla conciliazione della contravvenzione e dovrà essere proposta nel termine assegnato per la domanda di conciliazione di questa. All'accordo delle parti potrà addivenirsi anche mediante semplice corrispondenza epistolare.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-48

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