Regolamento›Capo VII
Art. 51
In vigore dal 21 lug 1926
Avvenuta la conciliazione, l'Ispettore capo forestale ne informerà l'ufficio del Registro comunicandogli il nome degli agenti scopritori della contravvenzione, per la corresponsione della quota di premio ad essi dovuta.
Invierà inoltre la ricevuta del vaglia postale quando il contravventore siasi valso di questo mezzo per il pagamento dell'ammenda.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-51