Regolamento›Capo VII
Art. 52
In vigore dal 21 lug 1926
Fermi restando gli obblighi di cui agli del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, l'Ispettore capo forestale redigerà processo verbale della conciliazione e, qualora questa sia avvenuta anche per i danni, lo farà constatare nel verbale suddetto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-52