RegolamentoCapo VII

Art. 53

In vigore dal 21 lug 1926
In uno speciale registro, da tenersi in corrente a cura dell'Ispettorato forestale, dovranno annotarsi i processi verbali di contravvenzione e quelli di conciliazione, ovvero la notizia della comunicazione del verbale di contravvenzione all'autorità giudiziaria, qualora la conciliazione non abbia avuto luogo. In uno schedario dovranno essere riportati i nomi dei contravventori con la data della contravvenzione ed il riferimento alle pagine del registro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-53

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